Di seguito il dispositivo della Corte Sportiva D'Appello:

“La Corte Sportiva D'Appello respinge il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sanzione dell'obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse e infligge la più grave sanzione della squalifica del campo per 1ª giornata, da scontare dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione della presente decisione”.

Sezione: Primo piano / Data: Gio 15 maggio 2025 alle 16:52
Autore: Rosario Cardile
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